Whistleblowing policy

FINALITÀ
Le Linee Guida sono volte a disciplinare oggetto, contenuto, destinatari, inoltro e gestione, nell’interesse dell’integrità di Mooren S.r.L. (d’ora in poi, anche solo “Società”) e per quanto ad essa applicabile, delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni del Codice etico e/o del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC).

APPROVAZIONI
Approvato da:
Consiglio di Amministrazione del 10/03/2025 con decorrenza 01/04/2025

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 231/2001 - art. 6 comma 2-bis Reg. UE 679/2016 e D.lgs. 196/2003 s.m.i. Direttiva 1937/2019 UE D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 Linee Guida ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023) Guida Operativa per Enti privati di Confindustria (ottobre 2023)

INDICE

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO

2. OBIETTIVO

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVA

5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA – MODALITA’ E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E RENDICONTAZIONE PERIODICA

7. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

8. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA SEGNALAZIONE

9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE ED ALTRE INFORMAZIONI

10. MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (“Decreto”) recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1037 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto europeo e delle disposizioni normative, creando canali sicuri di segnalazioni sia interni che esterni.

Il provvedimento raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Per quanto applicabile a Mooren S.r.L.  - in quanto soggetta al d.lgs. 231/2001 e munita di relativo Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC 231) nonché avente nell’ultimo anno meno di cinquanta lavoratori subordinati con contratti a tempo determinato o indeterminato e non rientrante nell'ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al D.lgs. 24/2023 -  la normativa, stando anche alle Linee Guida ANAC adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (spec. Pag. 48) nonché alla Guida Operativa per Enti Privati di Confindustria (pag. 10), prevede l’obbligo di attivare un canale di segnalazione interno per le violazioni ex d.lgs. 231/2001 che garantisca la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, destinato ad un Gestore dotato di requisiti di autonomia e professionalità.

L’obbligo di riservatezza, imposto dalla norma, come si evince dalla descrizione della presente procedura, prevede che le informazioni “non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione”.

Anche la conservazione della documentazione inerente alla segnalazione deve rispettare l’obbligo di riservatezza.

Sono, inoltre, previste misure di protezione del segnalante tra cui, il divieto di ritorsioni, e misure di sostegno ossia la possibilità di rivolgersi ad enti del terzo settore selezionati da ANAC.

Infine, sono previste sanzioni pecuniarie sia all’azienda che non si conforma alla normativa o commette ritorsioni, ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione e viola l’obbligo di riservatezza nonché al soggetto segnalante che sia stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione commessi con la segnalazione.

La disciplina ha previsto alcuni casi in cui non sono garantite le tutele alla persona del segnalante e può essere irrogata allo stesso una sanzione disciplinare (a titolo esemplificativo: accertata la responsabilità penale per i reati di diffamazione o la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave).

Sono però previste delle limitazioni della responsabilità per la Società o il soggetto segnalante quando, ricorrendo le condizioni di cui all’art.20 del D.lgs. 24/2023, siano rivelate o diffuse informazioni sulle violazioni coperte da segreto diverso da quello di cui all’articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero siano rivelate o diffuse informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione sia stata effettuata sussistendo le condizioni per la protezione della persona segnalante indicate in procedura.

2. OBIETTIVO

Scopo del presente documento, approvato all’esito delle consultazioni delle rappresentanze sindacali, in conformità con quanto disposto dall’art. 4, co. 1 del Decreto, è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, con particolare riferimento ad eventuali dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalle presenti Linee Guida è quello di fornire al whistleblower1 chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione e di gestione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela dell’identità del segnalante e della riservatezza dell’informazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge, nonché le sanzioni per chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni hanno ad oggetto condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, con particolare riguardo a violazioni del Codice Etico e/o del Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale (MOGC) e/o comportamenti integranti le fattispecie di reato presupposto del Decreto, anche potenziali,o violazioni di procedure aziendali.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVA

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di seguito indicate (per un elenco completo consultare l’art. 3 del D.lgs. 24 del 2023) che effettuano segnalazioni interne:

  1. tutti i dipendenti di Mooren S.r.L.;
  2. lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso Mooren S.r.L.2;
  3. lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività per Mooren S.r.L. fornendo beni e servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  4. liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Mooren S.r.L.;
  5. volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività per Mooren S.r.L.;
  6. azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Inoltre, la tutela delle persone segnalanti elencate in precedenza, si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei casi in cui:

  1. il rapporto giuridico con Mooren S.r.L. non sia iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  2. nel periodo di prova;
  3. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire la delibazione dei fatti dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.    

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere, qualora possibile, i seguenti elementi:

  1. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda;
  2. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  3. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
  4. se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  5. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  6. l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza. In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA – MODALITA’ E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E RENDICONTAZIONE PERIODICA   

Mooren S.r.L. ha attivato un proprio canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata all’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001 (“OdV”) il quale, per lo svolgimento della funzione, si avvale del proprio budget di funzionamento, salvo ulteriori motivate richieste all’organo amministrativo.

Nell’ipotesi in cui la segnalazione riguardi l’OdV lo stesso informerà tempestivamente il CdA che provvederà ad adottare i provvedimenti più opportuni come a titolo esemplificativo la nomina di un gestore ad hoc

La segnalazione interna trasmessa ad un soggetto diverso da quello indicato deve essere trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento all’Organismo di Vigilanza dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. 

Le segnalazioni interne possono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

  • attraverso la piattaforma crittografata con accesso tramite link pubblicato sul sito della Società (www.mooren.energy);
  • attraverso l’email odv@mooren.energy
  • con posta ordinaria presso la sede legale della Società da indirizzare a “Organismo di Vigilanza di Mooren S.r.L.”);
  • in forma orale mediante un incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza fissato entro un termine ragionevole in luogo diverso da quello di lavoro del segnalante e documentato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale verificato, eventualmente integrato e/o modificato e, infine, sottoscritto dal segnalante.

Qualora si utilizzino canali e tecniche tradizionali (ad esempio email o lettera all’indirizzo postale) è opportuno indicare gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa. Ad esempio, a tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione (ad es. “riservata all’OdV”). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

L’OdV svolge le seguenti attività:

  1. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, interlocuzioni e/o integrazioni;
  3. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, anche verbalizzando le attività svolte e le risultanze delle verifiche effettuate;
  4. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Tutte le informazioni delle presenti Linee Guida utili per la segnalazione sono pubblicate in apposita sezione del sito internet della Società.

Fermo restando l’obbligo di informare tempestivamente il soggetto deputato all’eventuale esercizio del potere disciplinare per violazioni disciplinari accertate a seguito di segnalazione, l’OdV inserisce nella propria relazione annuale al Consiglio di Amministrazione una reportistica in merito alle segnalazioni pervenute e agli esiti delle relative attività istruttorie.

7. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all’OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano utilmente riferire sui fatti segnalati, la raccolta di documentazione e/o di informazioni.

Il Gestore delle segnalazioni svolge analisi preliminari aventi lo scopo di verificare che:

  • la segnalazione sia presentata da uno dei soggetti legittimati ai sensi del Decreto;
  • l’oggetto della stessa rientri nell’ambito di applicazione del medesimo Decreto;
  • la segnalazione consenta l’individuazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione nonché le generalità o altri elementi che consentano di identificare la Persona Coinvolta.

Qualora la segnalazione non risulti ammissibile sulla base di quanto sopra, presenti contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti, risulti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione o risulti manifestamente e inequivocabilmente infondata, il Gestore delle segnalazione ne dispone l’immediata archiviazione con annotazione della relativa motivazione nonché la trasmissione alle competenti funzioni della Società per la sua eventuale gestione come segnalazione ordinaria.

Le segnalazioni che invece risultano sufficientemente circostanziate, oltre che rilevanti, sono sottoposte ad istruttoria, nel rispetto della riservatezza dell’identità del Segnalante.

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il gestore della segnalazione provvederà:

  1. a verbalizzare, sia pur in forma sintetica, le attività svolte e le risultanze delle verifiche effettuate;
  2. a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente, qualora la segnalazione dia evidenza di fattispecie penalmente rilevanti, salvo che si abbia notizia di una denuncia e/o querela già validamente effettuata;
  3. a dare comunicazione, qualora non ne derivi un intralcio ad eventuali indagini giudiziarie, al soggetto competente ad applicare eventuali sanzioni disciplinari, a seconda della posizione rivestita dall’autore dei fatti segnalati, esprimendo le sue valutazioni in merito.

In ogni caso in cui la segnalazione risulti infondata e nondimeno effettuata con dolo o colpa grave, il Gestore della segnalazione provvederà altresì: 

  1. a verbalizzare, sia pur in forma sintetica, le attività svolte e le risultanze delle verifiche effettuate;
  2. a darne comunicazione, ove risulti l’identità del segnalante, al soggetto competente ad applicare sanzioni disciplinari nei suoi confronti, a seconda della posizione rivestita dal segnalante, esprimendo le sue valutazioni in merito.

8. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dall’Organismo di Vigilanza per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di data retention e minimizzazione del dato (e dei principi di cui all’art. 5 par.1 lett e) del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lett. e), del D.lgs. n.51/2018).

Potranno, invece, essere conservati per una tempistica maggiore gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; ecc.), che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione.

9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE ED ALTRE INFORMAZIONI

A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione  

È previsto come principio generale che le informazioni sulle violazioni non possono essere utilizzate o divulgate oltre quanto necessario se non per dare seguito alle stesse. L’obbligo di riservatezza prevede che in ordine all’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possa essere rivelata e divulgata senza il suo consenso espresso a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione espressamente autorizzate a trattare tali dati. 

Pertanto, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione, salvo incorrere nelle diverse responsabilità previste dall’ordinamento (come tempo per tempo vigente).

Si rappresenta che il segnalante è anche tutelato nell’ambito del procedimento penale in quanto la sua identità è coperta da segreto ai sensi dell’art. 329 c.p.p. (obbligo del segreto), e nell’ambito del procedimento innanzi alla Corte dei Conti nell’ambito del quale l’identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. A tale scopo, nell’ultima ipotesi sopra descritta e nei casi in cui la rivelazione dell’identità della persona segnalante e delle altre informazioni della segnalazione è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Inoltre, l’OdV tutela l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Fermo quanto descritto in precedenza, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

10. MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI

In questa sezione sono indicate le condizioni per la protezione del segnalante e, a tal fine, si evidenzia che la disciplina dettata dal Decreto valorizza la buonafede del segnalante al momento della segnalazione e che i motivi che hanno indotto a segnalare sono irrilevanti ai fini della protezione.

A) Condizione per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione, di seguito indicate, si applicano a tutti i soggetti che hanno la facoltà di presentare una segnalazione quando ricorrono le seguenti condizioni:

  1. al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto;
  2. la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del Decreto (canale di segnalazione interno).

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione..

Il Decreto ammette dei casi in cui il segnalante non ha diritto di tutela:

  • qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
  • in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

Nelle suddette ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Tali disposizioni si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

B) Divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower (segnalante)

Nei confronti di chi effettui una segnalazione ai sensi delle presenti Linee Guida, non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione medesima.

A tale scopo, si ribadisce, che tutti i soggetti richiamati nelle presenti Linee Guida (segnalante, etc.) non possono subire alcuna ritorsione.

Si evidenzia che, la normativa prevede, nell’ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento di comportamenti atti o omissione vietate nei confronti di tutti i soggetti segnalanti (e altri soggetti richiamati nelle presenti Linee Guida) l’inversione dell’onere della prova  che determina una c.d. presunzione in merito alla natura ritorsiva delle misure adottate e al danno subito (salvo prova contraria  nel solo caso di domanda risarcitoria): ciò significa che spetterà al soggetto che ha posto in essere le condotte o gli atti vietati dimostrare che gli stessi sono estranei alla segnalazione e che il danno subito è derivato dalla segnalazione.

Per “ritorsione” si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito vengono indicate talune fattispecie che qualora siano riconducibili alla definizione sopra citata costituiscono ritorsione:

  1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  5. le note di merito negative o le referenze negative;
  6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  12. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  13. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  14. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  15. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il dipendente che ritiene di aver subito una misura discriminatoria o ritorsiva per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata può in qualsiasi momento darne immediata notizia circostanziata all’Organismo di Vigilanza.

  • Misure di sostegno per il segnalante

È istituto presso l'ANAC (pubblicato sul proprio sito) l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite dagli enti del terzo settore a cui può rivolgersi il segnalante consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

  •  Protezione dalle ritorsioni  

Le persone segnalanti (e quanti richiamati nelle presenti Linee Guida) possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone segnalanti (e altri soggetti richiamati nelle presenti Linee Guida) che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

 L’autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

  • Limitazioni della Responsabilità

Sono state previste delle limitazioni di responsabilità per il segnalante nonché per l’ente (Mooren S.r.L.) nei casi di seguito indicati:

  1. non è punibile l'ente (Mooren S.r.L..) o il segnalante (e ogni altro destinatario elencato nelle  presenti Linee Guida) che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione che è stata effettuata sussistendo le condizioni per la protezione della persona segnalante indicate nelle presenti Linee Guida;
  2. quando ricorrono le ipotesi di cui al numero 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa;
  3. salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
  4. in ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
  • Estensione delle misure di protezione anche ad altri soggetti

Fermo quanto indicato in merito all’inversione dell’onere della prova in merito alla natura ritorsiva delle misure adottate ed al danno subito per gli atti di ritorsione le misure di protezione anzidette (capo II Decreto) si applicano anche:

  1. ai c.d. facilitatori, ossia una persona che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona del segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  4. agli enti di proprietà della persona segnalante o per il quale il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito del procedimento di segnalazione viene svolto nel pieno rispetto della normativa privacy coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, tenuto conto dell’equo bilanciamento tra i diritti del Segnalato e il diritto alla riservatezza dell’identità del Segnalante mettendo in atto misure le tecniche e organizzative previste nelle presenti Linea Guida adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

È fatto salvo che l’esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti “interessati” ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell’ambito del processo di Whistleblowing, possono essere limitati per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull’identità del Segnalante.

Nei casi in cui il trattamento dei dati risulti in contrasto con le previsioni della normativa vigente applicabile, rimane salva la facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali o adire le competenti sedi giudiziarie.

Le presenti Linee Guida costituiscono, altresì, parte integrante del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

12. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Mooren S.r.L. promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell’istituto del Whistleblowing e le Linee Guida per il suo utilizzo. Al riguardo, la Società assicura idonea comunicazione a tutti i destinatari del D.Lgs. 24/2023 (cd. Decreto Whistleblowing) sui canali di segnalazione interna e presupposti e modalità per il relativo accesso e corretto utilizzo.


1 Con il termine whistleblower si intende la persona che – ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023 – segnala violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 di cui è venuta a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

2 In quanto lavoratori autonomi, compresi quelli indicati nel capo I L.81/17 nonché titolari di rapporti di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c. e art. 2 D.lgs. 81/15 che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.