Codice Etico
(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10/03/2025 con decorrenza 01/04/2025)
Art. 1. Natura del Codice
Il Codice etico raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui la Mooren S.r.L. (di seguito anche solo “Società”) si riconosce, per le finalità di cui all’art. 2 e definisce la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale.
Art. 2. Finalità
Il Codice ha come scopo precipuo quello di dichiarare e diffondere, con chiarezza e trasparenza, i valori e le regole comportamentali cui il la Società si attiene nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.
L’osservanza del presente Codice è imprescindibile per garantire un corretto ed efficace svolgimento dell’attività imprenditoriale e, conseguentemente, per riconoscere alla Società affidabilità e rispettabilità.
Art. 3. Destinatari
Sono destinatari del presente Codice:
a) gli Organi sociali, revisori nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all’interno o comunque nell’interesse della Società;
b) il Personale dipendente;
c) consulenti, agenti, fornitori di beni e servizi e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano attività per conto della Società.
La Società si impegna a divulgare il Codice presso i destinatari mediante apposite attività di comunicazione.
Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, vengono inoltre promosse attività di formazione volte a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenuti nel presente documento.
Art. 4. Obbligatorietà
I destinatari del Codice sono obbligati a osservarne e rispettarne i principi e a conformarsi alle sue regole comportamentali.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a ispirarsi ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi dell’impresa, nel proporre investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione dell’impresa.
Chiunque abbia funzioni di responsabilità e di gestione di personale, nel dare concreta attuazione all’attività di impresa, dovrà ispirarsi ai medesimi principi, sia all’interno della Società – rafforzando in tal modo la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione - sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la Società stessa. I dipendenti, a loro volta, dovranno svolgere le proprie mansioni attenendosi ai principi etici adottati dalla Società.
Art.5. Entrata in vigore
Il Codice, così come ogni sua eventuale modifica, entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle Società.
Art. 6. Pubblicità del Codice
Il Codice è condiviso all’interno dell’Azienda mediante consegna al Destinatario ovvero pubblicazione sul sito aziendale.
Art. 7. Aggiornamenti
Il Consiglio di Amministrazione modifica, integra e aggiorna il Codice, dandone informativa ai soggetti tenuti all’osservazione dello stesso.
Capo II – Principi di etica d’impresa
Art. 8. Legalità
La Società riconosce come principio imprescindibile e fondamentale il rispetto di tutte le leggi e regolamenti in vigore.
Art. 9. Correttezza
La Società vigila affinché tutti i soggetti operanti, a qualsiasi titolo, nel suo interesse si uniformino ai principi di correttezza, collaborazione, reciproco rispetto e lealtà nell’espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell’immagine della Società medesima e del rapporto di fiducia instaurato con i terzi (es. agenzie o clienti).
In particolare, sono vietate pratiche commerciali scorrette, atti di concorrenza sleale, rivelazione di segreti aziendali, comportamenti diffamatori (es. dichiarazioni o interviste rilasciate su stampa, tv, siti, social, chat, blog o comunque mezzi di comunicazione di massa) a danno della Società, nonché ogni forma di diffusione non autorizzata di notizie, documenti, atti e/o informazioni aziendali.
Art. 10. Onestà negli affari
Il personale della Società deve assumere un atteggiamento corretto e onesto, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurarsi un indebito vantaggio proprio o di terzi.
In nessun caso l’interesse o il vantaggio della Società possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.
Art. 11. Centralità della persona
La Società promuove e garantisce il rispetto della persona e tutela la sua integrità fisica, morale e intellettuale.
La Società garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità e libertà umana e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Non tollera richieste ovvero minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico ovvero ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali o personali di ciascuno.
La Società recepisce e rispetta i diritti umani con particolare riguardo alle convenzioni internazionali in materia.
Art. 12. Imparzialità e pari opportunità
La Società si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose.
La Società si impegna, altresì, al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell’espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti con i suoi interlocutori (es. fornitori, consulenti, collaboratori, agenti o clienti).
Art. 13. Professionalità
I soggetti operanti all’interno della Società ovvero quelli ai quali la Società affida l’espletamento di determinati servizi sono dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza. La Società cura con costanza la formazione, l’aggiornamento e la crescita professionale del proprio personale.
Art. 14. Trasparenza e completezza dell’informazione
La Società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi informativi, su essa gravanti, in modo tempestivo, chiaro, preciso e completo.
In particolar modo:
- la redazione dei bilanci e delle comunicazioni sociali previste dalla legge deve essere effettuata con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società rispettando le norme civilistiche e i principi contabili;
- comunicazioni eventualmente rivolte al pubblico devono essere veritiere e verificabili;
- denunce, le comunicazioni e depositi presso il Registro delle imprese devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 15. Riservatezza e tutela della privacy
La Società presta particolare attenzione all’attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dalla normativa comunitaria, internazionale e nazionale, come nel tempo vigente.
Non è consentito, né direttamente né indirettamente:
- rivelare informazioni aziendali a terzi, inclusi i dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e, qualora non siano dipendenti (es. agenti), abbiano accettato di tenerle riservate;
- usare informazioni aziendali per scopi diversi da quello al quale sono destinate;
- fare copie di documenti contenenti informazioni aziendali o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
- occultare ovvero distruggere senza giusta causa documentazione contenente informazioni aziendali.
Tutti i documenti aziendali, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni aziendali, nonché tutti i materiali redatti con l’uso di tali documenti, sono di proprietà della Società e devono essere restituiti all’azienda su richiesta della medesima o al termine del rapporto di lavoro.
La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche aziendali e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 17. Diligenza ed accuratezza
La Società cura che il proprio personale adempia alle proprie mansioni con la dovuta diligenza ed accuratezza, nel rispetto delle direttive impartite e, in generale, conformemente agli standard qualitativi aziendali.
Art. 18. Conflitti di interesse
La Società opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano ovvero, possano apparire, in conflitto con gli interessi della Società stessa.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad evitare situazioni in cui si possano verificare conflitti di interesse e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.
In caso di conflitto, anche solo potenziale, devono essere rispettati gli obblighi previsti dal codice civile.
I collaboratori (es. agenti o consulenti) della Società devono evitare situazioni che possano creare conflitti di interesse sia reale, sia potenziale tra attività personali e aziendali.
Nessun dipendente della Società, inoltre, può procurarsi vantaggi personali in relazione all’attività esplicata per conto della Società.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitti di interessi:
- la cointeressenza, palese ovvero occulta, in attività di fornitori, clienti o concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell’azienda;
- l’utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento delle attività per conto della Società a vantaggio proprio o di terzi o comunque in contrasto con gli interessi dell’azienda;
- lo svolgimento di attività di qualunque genere (es. lavorative, prestazioni d’opera o intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell’azienda.
Art. 19. Qualità dei servizi
La Società cura con particolare riguardo la soddisfazione della propria clientela, sia attuale che potenziale e le richieste e le aspettative di questa, con l’intento di fornire, nel proprio settore di attività, servizi competitivi con garanzia di massima professionalità e flessibilità.
Art. 20. Collettività
La Società intende condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali e nazionali promuovendo il dialogo con le associazioni nel rispetto dei reciproci interessi.
Capo III – Risorse umane
Art. 21. Risorse umane
La Società riconosce la centralità delle risorse umane e l’importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.
Pertanto, la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori e alla piena valorizzazione del loro apporto nell’ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.
La Società richiede a tutti i suoi dipendenti e collaboratori di impegnarsi ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni dovute e il rispetto degli impegni assunti nei confronti della Società.
L’impresa dovrà evitare il verificarsi di situazioni persecutorie in cui il dipendente possa venir sottoposto ad una serie continua di comportamenti arbitrari da parte dei superiori e/o altri colleghi al fine di danneggiare la sua posizione lavorativa.
A tal fine, dovranno essere scoraggiati tutti quegli atti, sia materiali che provvedimentali, espressivi di una consapevole strategia unitaria vessatoria, conseguente a conflitti interpersonali causati da antipatia, sfiducia e scarsa stima, indipendentemente dall’adempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoro.
Art. 22. Selezione del personale
La Società si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali, a prevenire lo sfruttamento minorile e a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù.
La Società offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.
La Società cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei lavoratori e con il CCNL come nel tempo vigente e applicabile.
Ai dipendenti della Società viene fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro, beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo, che possano essere finalizzati a promuovere l’assunzione come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.
L’assunzione di personale presuppone la regolare sottoscrizione del contratto di lavoro applicabile che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato.
Qualora l’assunzione concerna un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro con una società concorrente devono essere rispettati i perduranti obblighi legali ed etici del neo-assunto verso il suo precedente datore di lavoro.
Art. 23. Gestione dei rapporti di lavoro
I rapporti di lavoro che la Società instaura sono informati a principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso la Società contrasta ogni forma di favoritismo o discriminazione.
La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La Società offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. Il personale è tenuto all’obbligo di fedeltà nei confronti della Società, non potendo assumere occupazioni alle dipendenze di terzi, ovvero collaborazioni non preventivamente autorizzate e non potendo comunque svolgere attività contrarie agli interessi della Società stessa.
Art. 24 Personale straniero
La Società si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno annullato, revocato o scaduto e per cui non è stato chiesto rinnovo entro i termini di legge e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.
Art. 25. Uso del patrimonio aziendale
I documenti, gli strumenti di lavoro e le dotazioni (materiali come immateriali) di proprietà della Società sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dell’oggetto sociale e con le modalità dalla stessa fissate; non possono essere utilizzati per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.
Il patrimonio aziendale comprende, in particolare, tecnologie in uso, strategie e progetti per lo sviluppo dei servizi, elenchi dei clienti, dati relativi al personale, organigrammi, dati finanziari e contabili e ogni altra informazione relativa all’attività, ai clienti, consulenti, agenti e dipendenti della Società.
E’ fatto divieto assoluto di detenere presso i locali della Società e i personal computers della Società o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla stessa riconducibile materiale pornografico o immagini virtuali realizzate utilizzando minori.
Capo IV – Ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 26. Tutela dell’ambiente
La Società contribuisce alla diffusione e alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell’ambiente.
Gestisce la propria attività in modo eco-compatibile e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.
Art. 27. Sicurezza sul lavoro
La Società garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, in particolare di quelle introdotte con il Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, nonché di tutte le altre normative vigenti in materia, se e in quanto applicabili a luoghi, personali o attività di pertinenza.
La Società effettua un costante monitoraggio dei rischi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, individuando i mezzi di prevenzione e protezione più adeguati e provvedendo ad aggiornare tempestivamente il Documento di Valutazione dei Rischi.
La Società effettua una adeguata formazione ed informazione del proprio personale in materia di sicurezza e salute.
Il personale ed i collaboratori della Società assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.
Ogni dipendente della Società non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
Tutti coloro che lavorano per la Società sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro.
Capo V – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Garanti
Art. 28. Rapporti con i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
L’assunzione di eventuali impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche avviene nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione della Società.
La Società, attraverso i propri dipendenti ovvero amministratori o procuratori, non deve promettere od offrire ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio ovvero ai dipendenti della pubblica amministrazione o di altre istituzioni pubbliche, denaro beni o altre utilità al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della società o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l’esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.
Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità) sono consentiti soltanto se di modico valore e secondo gli usi e, comunque, tali da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo e imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati.
È vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona finalizzata ad influenzare l’indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società o, comunque, a determinare, istigare, favorire o anche solo agevolare violazioni, da parte del pubblico agente, del Codice dei Pubblici Dipendenti, come nel tempo vigente, o delle regole comportamentali imposte dall’Amministrazione di appartenenza.
Qualsiasi dipendente o agente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne all’Organismo di Vigilanza della Società.
La Società si impegna alla piena e scrupolosa osservanza delle regole emesse dalle Authority regolatrici del mercato ed a fornire tempestivamente le informazioni richieste dall’Autorità Garanti e dagli altri organi di regolazione nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 29. Finanziamenti pubblici
Nell’ipotesi di richiesta e/o ottenimento di finanziamenti agevolati o comunque garantiti da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi artificio o raggiro per ottenere tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della Pubblica Amministrazione ovvero distrarne l’utilizzo vincolato.
Art. 30. Rapporti con l’Autorità giudiziaria
La Società collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell’ordine e qualunque pubblico ufficiale nell’ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.
E’ fatto espresso divieto ai componenti della Società di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse della Società.
E’ fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
E’ fatto divieto, altresì, di eludere le investigazioni dell’autorità o sottrarsi alle ricerche di questa.
Capo VI – Gestione contabile e finanziaria
Art. 31. Gestione dei flussi finanziari
E’ fatto divieto di impiegare, sostituire o trasferire denaro, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni o altre utilità provenienti da attività illecita ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni, che ostacolino l’identificazione della loro provenienza.
Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali, agenti e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.
E’ vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.
Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate ha l’obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione della Società, affinché si provveda alle opportune denunce.
E’ fatto divieto di effettuare o ricevere pagamenti in contanti per importo superiore a quelli consentiti per legge.
Art. 32. Registrazione e conservazione della documentazione contabile
Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.
Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa.
La Società fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità al codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica.
La Società previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati in conti personali o emesse fatture per prestazioni inesistenti.
E’ fatto espresso divieto di rappresentare nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a soci e/o a terzi, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari ovvero da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.
E’ vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci, agli altri organi sociali ed alla società di revisione.
La Società conserva le registrazioni di cui sopra, oltre che tutta la documentazione inerente alle operazioni e transazioni effettuate.
Art. 33. Operazioni sul capitale
E’ vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.
E’ vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.
E’ vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.
E’ vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione.
E’ vietato effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni societarie o della Società controllante.
E’ vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.
E’ vietata ogni indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
Art. 34. Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza
La Società effettua con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza cui è sottoposta, non operando alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni delle predette Autorità.
In particolare, è fatto divieto di:
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
- omettere comunicazioni dovute alle predette Autorità.
Art. 35. Votazioni in assemblea
E’ vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nelle assemblee della Società.
Art. 36. Controlli interni
In corrispondenza dello svolgimento di ogni operazione e transazione economica devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi/utilizzate, la legittimità, l’autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità.
Il soggetto che dispone ed effettua i pagamenti per conto della Società deve in ogni caso risultare diverso da quello che effettua i controlli (es. revisore).
Art. 37. Sponsorizzazioni e liberalità
La Società può concedere sponsorizzazioni nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, bilancistica e fiscale o, comunque, di ogni ulteriore normativa eventualmente applicabile.
La Società non effettua liberalità (in denaro o in natura) a soggetti pubblici o privati.
Capo VII – Sistemi informatici e diritto d’autore
Art. 38 Gestione di documenti e sistemi informatici
E’ vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati.
E’ altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l’occultamento di documenti veri.
Per “documento informatico” si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
E’ vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.
E’ vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.
E’ vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della società o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico o telematico altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.
E’ vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici.
E’ altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale a terzi del contenuto delle informazioni intercettate.
E’ inoltre vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.
Sono vietate la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità.
E’ vietato qualsiasi utilizzo di software privi della licenza d’uso e del marchio SIAE, non conformi alle normative sul copyright e sul diritto di autore.
Capo VIII – Relazioni esterne
Art. 39. Rapporti con terzi
La Società contrasta qualsiasi condotta associativa posta in essere tra più persone, sia interne all’azienda che esterne, in Italia o all’estero, finalizzata alla commissione di più delitti, anche di tipo mafioso, al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ed all’immigrazione clandestina.
La Società vieta qualsiasi utilizzo delle sostanze stupefacenti conservate nelle proprie strutture per motivi differenti da quelli previsti dalle normative vigenti.
La Società promuove il rispetto degli obblighi previsti dalle normative vigente in materia di approvvigionamento, conservazione e smaltimento delle sostanze stupefacenti.
Art. 40. Rapporti con i clienti
La Società ha come obiettivo preminente accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri servizi, rispondendo alle esigenze della clientela anche potenziale.
Lo stile di comportamento nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.
Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità, la Società si impegna:
- a non discriminare arbitrariamente i propri clienti;
- a fornire servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza, la riservatezza e l’incolumità;
- ad attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.
Art. 41. Rapporti con fornitori, agenti o consulenti
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore/agente/consulente/ alla lealtà e all’imparzialità.
La selezione di fornitori/consulenti/agenti e la determinazione delle condizioni contrattuali sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità a garantire prestazioni o servizi di livello adeguato.
I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate ed illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l’impegno di spesa nei limiti del budget disponibile.
In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, la Società intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.
Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura la Società verifica la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore/consulente/agente. Si conforma, inoltre, alle prescrizioni della normativa tributaria.
La Società, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi previsti dal Codice ed attenersi alle procedure della Società.
Nel caso in cui la Società abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione in qualità di consulente deve essere rispettata la normativa vigente.
Art. 42 Tutela di chi segnala illeciti
E’ possibile segnalare violazioni delle regole comportamentali indicate nel presente documento ai canali dedicati, nelle forme e modalità previste in azienda mediante Linee Guida appositamente adottate e pubblicate sul sito aziendale, in conformità alle disposizioni normative applicabili (d.lgs. 24/2023 s.m.i.).
E’ vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente connessi a segnalazioni legittimamente effettuate ancorché infondate (salvi casi di dolo o colpa grave).
Art. 43 Corruzione tra privati
E’ vietato dare o promettere denaro o altra utilità per l’omissione o il compimento di atti in violazione di obblighi di ufficio e/o di fedeltà al fine di assicurarsi un vantaggio diretto o indiretto per la Società.
Capo IX – Norme finali
Art. 44. Rinvio
Il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società ex D.lgs n. 231/01, come nel tempo vigente.
Art. 45. Disposizioni sanzionatorie
L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 c.c. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ovvero illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.
L’osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d’affari con la Società (es. consulenti, agenti). La violazione delle norme del Codice Etico potrò costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all’applicazione di penali o alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico, fermo restando il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
La Società si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice Etico da parte di tutti i Destinatari, in linea con quanto previsto nel Sistema disciplinare di cui al Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società ex D.lgs n. 231/01, come nel tempo vigente.